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Proposta di modifica n. 52-bis.7 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 52-bis.
  • status: Approvato (Id. em. 52-bis.8)

nuova formulazione del 20/12/17

  Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:
  328-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis.
  328-quater. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.
  328-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter e a quelle già iscritte in catasto dal lo gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.