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Proposta di modifica n. 101-sexies.2 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 101-sexies.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/12/17

  Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
  680-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e di altri immobili di proprietà del demanio dello Stato»;
    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3, dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice.»;
   b) al comma 8-quater, il quinto periodo è soppresso e sostituito con il seguente: «Al predetto dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il trenta per cento del valore di apporto dei beni, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al precedente comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non potrà alienare la maggioranza delle predette quote.».