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Proposta di modifica n. 26-ter.15 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 26-ter.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 20/12/17

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro l'anno a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, il fondo cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018.