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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

  3-bis. La detrazione di cui al presente comma si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi a finanziamento nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-ter, All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 67 e 68 sono soppressi;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-quater, All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento dei loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.