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Proposta di modifica n. 1.39 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupera del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede ai sensi dei commi da 3-quinquies a 3-octies.

  3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;

   al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies e 3-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quinquies e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:

   3-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   3-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.