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Proposta di modifica n. 1.77 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

  12-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

  12-quater. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 12-ter si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.

  12-quinquies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 12-quater si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

  12-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  12-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.

  12-octies. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 12-septies, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 12-bis.

  12-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 12-quinquies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 12-quinquies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.