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Proposta di modifica n. 1.136 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.