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Proposta di modifica n. 1.159 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è erogato nella misura del 40 per cento per le imprese aventi numero di occupati sino a 49, del 30 per cento per le imprese aventi numero di occupati fra 50 e 249, del 20 per cento per le imprese aventi numero di occupati superiore a 250.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.