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Proposta di modifica n. 1.232 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

  40-bis. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti fili atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.

  40-ter. La disposizione di cui al comma 40-bis si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in.vigore della presente legge.

  40-quater. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.