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Proposta di modifica n. 1.237 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 43 è inserito il seguente:

  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.

  Conseguentemente:

   a) Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette», di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

   b) L'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n.188 è sostituito dal seguente:

  « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 è del medesimo articolo fino, rispettivamente allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;

   c) L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».