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Proposta di modifica n. 1.260 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  49-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 49-sexies.

  49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 49-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  49-quinquies. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 49-sexies, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ente due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  49-sexies. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _5.000.000;

   2019: _5.000.000;

   2020: _5.000.000.