presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Stefano VIGNAROLI (M5S) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno. A tal line è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuo di cui al comma 49-ter».
Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.