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Proposta di modifica n. 1.268 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

  «49-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza».