presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri
testo emendamento del 21/12/17
Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
« e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».
67-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 67-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624.