presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Silvia BENEDETTI (M5S) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Dopa il comma 74 aggiungere i seguenti:
74-bis. A decorrere dall'anno 2018 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
74-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 74-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
74-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 74-bis a 74-ter è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
74-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 74-sexies.
74-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause: di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
74-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 14.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 50.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 132.812.100 euro.