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Proposta di modifica n. 1.350 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:

  76-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, nonché, alla consolidata giurisprudenza italiana, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

  76-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 76-bis quantificato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 76-quater a 76-quinquies.

  76-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  76-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  76-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 76-quater e 76-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.