Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.351 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Sostituire il comma 77 con i seguenti:

  77. A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, fino ad un importo massimo di 30 euro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa previsti da accordi e avvisi comuni nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  77-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 77. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 77 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.