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Proposta di modifica n. 1.356 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 79 aggiungere i seguenti:

  79-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  79-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 79-bis con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefìci, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 79-bis.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.