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Proposta di modifica n. 1.359 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  «80-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative».