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Proposta di modifica n. 1.379 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Il comma 82 è sostituito dai seguenti commi:

  82. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 12-bis:

    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82 e 82-bis, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.

  82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2019.