presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Giulio MARCON (SI-SEL-POS) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».
Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.