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Proposta di modifica n. 1.410 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

  90-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: «sistema contributivo», sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,».

  90-ter Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi annui a decorrere dal 2018 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-quinquies a 90-sexies, nonché ai sensi del comma 90-octies.

  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  90-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30.000.000 per l'anno 2018, di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.