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Proposta di modifica n. 1.428 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

  95-ter. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-quater a 95-sexsies.

  95-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-sexsies. Le disposizioni di cui ai commi 95-quater e 95-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.