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Proposta di modifica n. 1.438 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 96, aggiungere i seguenti:

  96-bis. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma:

  15-ter. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214.

  96-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 96-bis pari a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 96-quater.

  96-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.