presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Davide TRIPIEDI (M5S) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/12/17
Al comma 97:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 199, alinea, le parole « 41 anni», sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni».
b) aggiungere i seguenti commi:
97-bis. Agli oneri di cui al comma 97, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-ter a 97-quater, nonché dal comma 97-sexies.
97-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
97-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
97-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.