Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.459 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

 

 

  Al comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare», nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

  Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:

  179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « caregiverfamiliari» di cui all'articolo 1, comma 179-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.