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Proposta di modifica n. 1.475 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

 

 

  Al comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di quattro anni.

  Conseguentemente:

   1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

 ##d-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;

   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.