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Proposta di modifica n. 1.495 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:

  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti da commi 97-bis e 97-ter.

  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.