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Proposta di modifica n. 1.508 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   d-bis) autisti di mezzi pesanti.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.

  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.