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Proposta di modifica n. 1.522 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 98 aggiungere i seguenti:

  98-bis. Ai fini di una maggiore equità con tutti i lavoratori, l'integrazione della retribuzione base ai fini pensionistici dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

  98-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

  98-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

  «6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 4 anni.

  98-quinquies. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi 5 anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva.».