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Proposta di modifica n. 1.524 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 99 aggiungere i seguenti:

  99-bis. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» fino a: «e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  99-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  99-quater. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quinquies a 99-octies.

  99-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'90,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».

  99-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90,5 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».

  99-septies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quinquies e 99-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  99-octies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quinquies e 99-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.