Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.538 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

  102-bis. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

  102-ter. I risparmi di spesa derivanti dal comma 102-bis, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

   a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

   c) Per le finalità di cui al comma 102-quinquies è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».

  102-quater. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  102-quinquies. Il fondo di cui al comma 102-ter, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio dí lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

  102-sexies. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

  102-septies. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 102-sexies, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 102-ter, lettere a), b), c).