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Proposta di modifica n. 1.549 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 105 aggiungere i seguenti commi:

  105-bis. Per i lavoratori che nel 2003 erano esposti all'amianto sono riaperti i termini per l'avanzamento di domanda di riconoscimento dell'intervenuta esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, della legge 21 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

  105-ter. Per i malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è prevista la cumulabilità di tutte le disposizioni di accesso agevolato al trattamento pensionistico a loro riconosciuto.

  105-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 105-bis e 105-ter si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli necessari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per le successive, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari al finanziamento della misura in oggetto, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.