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Proposta di modifica n. 1.610 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Sostituire i commi da 134 a 139 con i seguenti:

  134. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di Banca d'Italia, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute all'impiego delle somme raccolte sotto forma di prestito sociale in operazioni strettamente caratteristiche previste nell'oggetto sociale.

  135. Le società cooperative con un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro, e con un numero di soci superiore a 50 unità possono raccogliere prestito sociale limitativamente al valore del proprio Patrimonio Netto consolidato, tale limite è elevato fino al doppio del Patrimonio netto solo in presenza delle garanzie di cui al comma 137.

  136. Le cooperative che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presentano un indebitamento riferito al prestito sociale di entità superiore al proprio Patrimonio Netto di gruppo consolidato, hanno obbligo di rientrare nei limiti stabiliti entro i 12 mesi successivi.

  137. Le cooperative di cui al comma 135 con un ammontare complessivo del prestito sociale superiore al proprio Patrimonio Netto consolidato devono prevedere nel regolamento del prestito sociale un importo pari al settantacinque per cento del valore del prestito sociale conferito da persone fisiche, eccedente il patrimonio netto della cooperativa, sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci privati medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi:

   a) La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività, diversificazione e profilo di rischio, quotati in mercati regolamentati, provvisti di rating investment grade, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 75 per cento. L'intermediario dovrà altresì:

   b) monitorare l'investimento attraverso una valutazione a Fair-Value e ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 75 per cento della quota selezionata di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;

   c) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 75 per cento.

  138. Le risorse di cui al comma 135 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:

   a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

   b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 135;

   c) le regole di rendicontazione.

  A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.

  139. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:

   a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;

   b) le cooperative in fase di collocamento del prestito sociale ai sensi delle presenti disposizioni, utilizzano, nella relativa documentazione e nelle attività di marketing, esclusivamente la denominazione: «Prestito sociale».