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Proposta di modifica n. 1.678 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:

  165-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 165, all'articolo 9-bis del decreto- legge del 28 marzo 2014 n. 47, come convertito dalla legge del 23 maggio 2014 n. 80, sono apportati le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. A partire dall'anno 2018, per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'Imposta Municipale Unica è dovuta in misura ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso e che venga adibito ad abitazione per il soggiorno nel territorio dello Stato»;

   b) il comma 2 è sostituito seguente:

  «2. Sulle unità immobiliari di cui ai commi precedenti, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi».

  165-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 165-bis pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 90 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 90 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.