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Proposta di modifica n. 1.799 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Sostituire i commi 217 e 218 con i seguenti:

  217. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro, che riguardo al contenuti degli statuti fissa i seguenti criteri, a pena di nullità:

   a) costituzione in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile;

   b) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;

   c) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

   d) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

   e) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.