presentato il 21/12/2017 in Assemblea della Camera da Davide CAPARINI (Lega)
testo emendamento del 21/12/17
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole: «Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno ma volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.» sono soppresse.