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Proposta di modifica n. 1.843 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

  253-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, nel rispetto della privacy dei pazienti ai sensi della normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.

  253-ter. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.