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Proposta di modifica n. 1.901 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al presente comma sono vincolate al rimborso delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater-ter a 271-septies.

  271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

  271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

  271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater a 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  271-octies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater a 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:

   al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   l'articolo 15, comma 1 i-septies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.