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Proposta di modifica n. 1.902 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, la parola: «114,000» è sostituita dalla seguente: «115.000»;

   al secondo periodo, la parola: «115.000» è sostituita dalla seguente: «116.000».

  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater a 271-septies.

  271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento»» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater e 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  271-septies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater e 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.