Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.960 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 286 aggiungere i seguenti:

  286-bis. Le assunzioni di cui al comma 286 sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari.

  286-ter. Nelle more dell'espletamento delle assunzioni di cui al comma 286, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

  286-quater. La domanda di cui al comma 286-ter è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione dei Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 286-ter è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

  286-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 286-ter resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 343. Per le finalità di cui ai commi da 286-bis a 286-quater è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

   2018: _ 5,807.509.