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Proposta di modifica n. 1.1017 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.