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Proposta di modifica n. 1.1076 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:

  324-bis. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituto il piano denominato «Riciclo totale» per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

  324-ter. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 324-bis e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:

   a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti al loro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;

   b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;

   c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare il conferimento in discarica degli scarti prodotti;

   d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;

   e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d);

   f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti di incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;

   g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;

   h) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportati:

    1. 191210 CDR;

    2. 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;

    3. 150102 imballaggi in plastica;

    4. 101199 rifiuti di vetroresina;

    5. 191204 plastica e gomma;

    6. 101103 scarti in fibra di vetro;

    7. 030307 scarti di recupero carta e cartone;

    8. 200110 scarti di fibre di tessuti;

    9. 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

  324-quater. L'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.

  324-quinquies. L'attuazione dei commi da 324-bis a 324-quater è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  324-sexies. Dall'attuazione dei commi 324-bis a 324-quater discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.