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Proposta di modifica n. 1.1088 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 5.000.000;

   2019: _ 5.000.000.