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Proposta di modifica n. 1.1089 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 327, inserire i seguenti:

  327-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni, autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificata»;

   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».

  327-ter. Le disposizioni di cui al comma 327-bis, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.