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Proposta di modifica n. 1.1097 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:

  329-bis. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.

  329-ter. Per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto dal comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 Dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro.

  329-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 900.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui alla Tabella A relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2018.

  329-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individuerà gli opportuni atti a garantire l'investimento della BEI.