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Proposta di modifica n. 1.1167 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 337, inserire i seguenti:

  337-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti. Per la medesima finalità, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

  «5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:

   a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n, 106 e 107;

   b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi, e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.

  5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali, sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.

  5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5-ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della: riserva».

   2) Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «siano iscritti» sono inserite le parole: «a pieno titolo». Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte, le seguenti parole: «; nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie»;

   3) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «sfatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in ruolo a seguito di sospensiva»;

   4) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  «3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A _ 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A _ 58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.

  3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo, i predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento dell'anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma».

  337-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.