Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1209 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento nelle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  349-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 349-bis del presente comma, nel limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  349-quater. Ai maggiori oneri di spesa di cui ai commi 349-bis e 349-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.