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Proposta di modifica n. 1.1221 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.