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Proposta di modifica n. 1.1298 al ddl C.4768 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/17

  Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:

  379-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.